Guida Contratti di Locazione

Guida Contratti di Locazione

Si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto detto conduttore (o locatario) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (art. 1571 cod.civ.).

Sono d’obbligo la forma scritta e la registrazione.

Tabella dei principali contratti di locazione abitativa

TipologiaDurataCanoneCedolare seccaDisdetta / recessoPrincipali vantaggi fiscali
4 + 4 – Canone libero4 anni + rinnovo di 4Libero, determinato dalle parti21%Il proprietario può negare il rinnovo alla prima scadenza solo per i motivi previsti dalla legge, con preavviso generalmente di 6 mesi. Il conduttore può recedere per gravi motivi con almeno 6 mesi di preavviso, salvo diversa previsione contrattuale.Cedolare 21%; se non si opta per cedolare, tassazione ordinaria IRPEF e relative addizionali; imposta di registro e bollo secondo regime ordinario.
3 + 2 – Canone concordato3 anni + proroga di 2Calcolato secondo l’accordo territoriale10%, se ricorrono i requisitiAlla prima scadenza il proprietario può negare il rinnovo solo per i motivi previsti dalla legge, con preavviso generalmente di 6 mesi. Il conduttore può recedere per gravi motivi con almeno 6 mesi, salvo diverso termine concordato.Cedolare 10%; ulteriori agevolazioni fiscali possono spettare secondo le condizioni previste dalla normativa.
TransitorioDa 1 a 18 mesiGeneralmente secondo accordo territoriale nei casi previsti21% oppure 10% se il contratto rientra nei casi agevolati di canone concordatoNon è un normale contratto rinnovabile: alla scadenza prevista termina, purché siano rispettati i requisiti della transitorietà.Possibile cedolare; il 10% è applicabile quando ricorrono i presupposti del canone concordato.
Studenti universitariDa 6 mesi a 3 anniSecondo accordo territoriale10%, se ricorrono i requisitiRinnovabile alla prima scadenza; lo studente può dare disdetta con preavviso da 1 a 3 mesi, secondo quanto previsto dal contratto/modello applicabile.Cedolare 10%; regime a canone concordato e relative agevolazioni previste dalla normativa
     

Per le locazioni ad uso non abitativo la disciplina è diversa da quella abitativa. La regola generale è la Legge 392/1978, soprattutto per attività commerciali, artigianali, industriali e professionali.

Contratti di locazione non abitativa

TipologiaDurata minimaCanoneCedolare seccaRecesso del conduttoreIndennità per perdita dell’avviamento
Attività commerciali / artigianali6 + 6 anniLiberoNo, in via ordinariaPer gravi motivi, con preavviso di almeno 6 mesi, salvo diverso termine contrattualeGeneralmente sì, se ricorrono i presupposti
Attività alberghiere / assimilate9 + 9 anniLiberoNo, in via ordinariaPer gravi motivi, con preavviso di almeno 6 mesi, salvo diverso termineGeneralmente sì, se ricorrono i presupposti
Attività professionaliGeneralmente 6 + 6 anniLiberoNo, in via ordinariaSecondo quanto previsto dal contratto e dalla leggeDipende dall’attività e dai presupposti; non è automatica
Uso diverso particolareDa verificare in base all’attivitàLiberoGeneralmente noDa verificare in base al contratto e alla disciplina applicabileDipende dalla tipologia di Attività

TASSAZIONE REDDITI DA LOCAZIONE

Il locatore può scegliere tra due regimi di tassazione del reddito ottenuto affittando l’immobile come abitazione:

  • Regime ordinario: i canoni sono sommati a tutti gli altri redditi e tassati in relazione all’aliquota dello scaglione IRPEF in cui rientra. Alla registrazione del contratto paga imposta di registro (2% con un minimo di euro 67,00) e imposta di bollo.
  • Cedolare secca: sul canone si applica un’aliquota fissa a seconda che si tratti di canone di locazione libero (21%) oppure concordato (10%); non paga IRPEF e relative addizionali, né l’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto né l’imposta di bollo; non può pretendere l’adeguamento ISTAT del canone per tutta la durata del contratto e deve informare – con raccomandata – l’inquilino dell’intenzione di ricorrere al regime non ordinario.
Per l’inquilino, questa opzione si traduce in due vantaggi: certezza che il canone non aumenti e risparmio sull’imposta di registro che non versa.

APE e locazione: cosa deve fare il proprietario

La disciplina deriva principalmente dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, modificato dal D.L. 145/2013. La norma stabilisce che nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione deve essere inserita la clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione energetica; per la locazione di singole unità immobiliari, invece, la copia dell’APE non deve essere necessariamente allegata al contratto.

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