
“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o da usi, sono determinate dal giudice, secondo equità” (art. 1755 c.c.). L’elemento determinate per il diritto alla provvigione è, quindi, il nesso di casualità tra l’affare che si è concluso e l’intervento del mediatore, non avendo nessuna rilevanza la forma data all’incarico. Per effetto di tale nesso di casualità tra l’accordo concluso e l’opera del mediatore, deriva che, qualora le parti messe in relazione dal mediatore non volessero più eseguire i loro accordi, il mediatore non sarebbe tenuto a ripetere quanto già ricevuto a titolo di provvigione, o, se non l’avesse ancora ricevuta, avrebbe comunque il diritto di poterla esigere. La doppia provvigione è la normale conseguenza del rapporto imparziale con le parti.
Il diritto alla provvigione spetta al mediatore per gli affari conclusi per effetto del suo intervento, ma tale diritto è subordinato all’iscrizione nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione secondo quanto dispone l’art. 6 della Legge 39/1989. Di conseguenza l’esercizio, anche occasionale, dell’attività di mediatore, senza la suddetta iscrizione, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative e l’obbligo della restituzione delle provvigioni percepite. L’entità della provvigione, viene solitamente determinata in misura percentuale rispetto al valore dell’affare. Qualora le parti non abbiano stabilito tale percentuale, questa è determinata in base alle tariffe professionali o, in mancanza, dagli usi (stabiliti dalla Camera di Commercio di riferimento) o, ancora dal giudice, secondo equità (art. 1755 c.c.).
Rimborso spese

“Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non si è concluso” (art. 1756 c.c.).
Tale disposizione risponde alla logica che non si può sminuire l’attività del mediatore da un punto di vista economico, anche se non raggiunge l’obiettivo prefissato. Ovviamente il rimborso è dovuto solo quando le spese siano state sostenute dal mediatore, non di propria iniziativa, ma in base all’incarico di una delle parti, che ne sopporterebbe le conseguenze. Il mediatore può anche rinunciare al rimborso spese. Un esempio potrebbe essere il conferimento dell’esclusiva.
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
“Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione”.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (esempio di clausola risolutiva: il soggetto A acquista un fondo dal soggetto B, ma con la condizione risolutiva che, se entro un anno il Comune in cui è situato l’immobile non rilascerà un permesso di costruzione, il contratto andrà a risolversi automaticamente).
La condizione è un elemento accidentale del contratto ed è quell’evento futuro ed incerto al verificarsi del quale:
– il contratto comincia a produrre i suoi effetti (condizione sospensiva). Nessun effetto, nessuna provvigione.
– il contratto cessa di produrre i suoi effetti (condizione risolutiva). Produce effetti e quindi anche la provvigione.
Il mediatore mantiene il diritto alla provvigione anche quando il contratto è annullabile (vizi della volontà o per violenza psichica) o rescindibile (affari conclusi in stato di bisogno o in stato di pericolo), se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità (art. 1757 c.c.).
Pluralità di mediatori
“Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione” (art. 1758 c.c.). La norma ricomprende sia il caso in cui più mediatori abbiano agito simultaneamente in esecuzione dello stesso mandato, sia il caso in cui essi abbiano agito l’uno successivamente all’altro in esecuzione di incarichi non contemporanei. In particolare, i mediatori, se hanno trattato tutti con il contraente (o più contraenti) per la conclusione dell’affare, avranno tutti diritto alla parte di provvigione loro spettante (in proporzione all’entità del loro intervento), così che la parte sarà liberata dal suo debito solo quando avrà effettivamente pagato ciascuno dei mediatori. Se, invece, un solo mediatore ha trattato con le parti, e gli altri hanno svolto il loro incarico sulla base di queste trattative, tra essi si è creato un rapporto cosiddetto interno, che permette la liberazione del contraente col pagamento al solo mediatore con cui ha trattato.


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