
Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell’ordinamento giuridico, in quanto è necessario che si sappia dove il soggetto opera e può essere reperito.
Esistono tre tipi di sede giuridica della persona: la dimora, la residenza ed il domicilio.
La Dimora:
è il luogo in cui il soggetto si trova attualmente in modo occasionale. E’ un concetto cui l’ordinamento ricorre in via sussidiaria, quando non è conosciuta la residenza, per la notifica di taluni atti giudiziari.
La Residenza:
è il luogo in cui la persona fisica ha la sua abituale dimora. La residenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modi previsti dalla legge. Se la residenza coincide con il domicilio, il trasferimento della prima implica, per i terzi in buona fede, il trasferimento del secondo. La legge 94/2009 (cd. Pacchetto sicurezza) ha stabilito che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha fissato il proprio domicilio; in mancanza di questo, si considera residente nel Comune di nascita.
Il Domicilio
è il luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi. Il domicilio può essere: volontario (quello scelto liberamente dal soggetto), legale (quello stabilito dalla legge, per esempio il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore), generale (si riferisce a tutti i diritti ed affari di un soggetto), speciale (solo per atti o affari determinati), digitale (per il quale si intende l’indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino ha facoltà di indicare per ricevere le comunicazioni e le notifiche della pubblica amministrazione).
Per le persone giuridiche non si parla di domicilio ma di sede.


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