
“Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell’autenticità delle sottoscrizione delle scritture” (art. 1759 c.c.). Il dovere di conformarsi al principio di correttezza nella sua condotta professionale, nonché l’utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia, impongono al mediatore il dovere di fornire alle parti tutte le informazioni relative all’affare a cui sono interessate. Se tale precetto fosse eluso, sorgerebbe un obbligo, per il mediatore, di risarcire il danno causato alle parti, scaturito dalla mancanza o incompletezza di informazioni.
Responsabilità del mediatore
Gli agenti immobiliari, nell’abituale esercizio della loro attività, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, tra i quali spicca l’adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
– in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione occasionale;
– in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Gli agenti immobiliari sono soggetti a tutti gli obblighi principali della normativa antiriciclaggio, quindi, oltre a quello di adeguata verifica della clientela, anche agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette all’UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) e di conservazione dei documenti relativi all’operazione. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione dell’adeguata verifica, rimane fermo l’obbligo di identificare il cliente, acquisirne i dati identificativi e verificare la sua identità attraverso riscontro di un documento di identità o di altro documenti di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale occorre acquisire copia in formato cartaceo o elettronico.
Viene aggiunto l’obbligo di identificare e verificare l’identità del cosiddetto “esecutore”, cioè del soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza. In sostanza, la nuova normativa antiriciclaggio, in vigore dal 4 luglio 2017, comporta per gli agenti immobiliari, in particolare, le pesanti sanzioni amministrative per l’inosservanza degli obblighi di segnalazione e di conservazione dei documenti, maggiormente significative in caso di violazioni gravi e ripetute. L’obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti è per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.


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